Commentario alle Pandette, Volume 1L. Vallardi, 1888 |
Outras edições - Ver todos
Termos e frases comuns
abbia alcuni anco applicazione appo atti attuale azioni BOEHMER caso Chè cittadini codice colla Comm considerare consuetudine contratto Corpus iuris Corpus iuris civilis costituzione dell'imperatore determinato dice diritto canonico diritto civile diritto naturale diritto privato diritto pubblico diritto reale disposizione Diss distinguere distinzione dottrina EICHMANN esempio esso figli Fonti frammenti Germania giudice giuridica giurisprudenza giuristi giuristi romani giustinianeo GIUSTINIANO GLUCK HOEPFNER HOFACKER HOMMEL imperiali interpetrazione invece Istituzioni iure ius civile ius gentium leggi legibus legislatore legittimazione LEYSER Lipsia luogo matrimonio negozio giuridico obbligazione naturale Observat oggidì osservare padre Pandette patria potestà penale persona ponno positivo possa possesso principio privilegio proprio pure quae quod ragione rapporto regola rescritto riguardo SAVIGNY segg senatoconsulto senso sieno sovrano specialmente sudditi sunt tale tedesco testo TRIBONIANO trova ULPIANO Vedi VOET VOIGT WESTPHAL zione
Passagens mais conhecidas
Página 409 - Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.
Página 788 - Ex contrario plures eandem rem in solidum possidere non possunt: contra naturam quippe est, ut cum ego aliquid teneam, tu quoque id tenere videaris. Sabintts tarnen scribit, eum, qui precario dederit, et ipsum possidere, et eum, qui precario acceperit.
Página 732 - Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura , le fosse , i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico.
Página 233 - Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di Un paese straniero , e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, né alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume DEL REGNO D'ITALIA LIBRO PRIMO.
Página 733 - Art. 429. / terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati ali' uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.
Página 676 - Se il genitore abusa della patria podestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio.
Página 234 - Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno.
Página 689 - Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari ; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo.
Página 749 - La parola mobili usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione che ne allarghi il significato, o senza contrapposto agli immobili , non comprende il denaro metallico oi suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali od industriali , i libri , le armi, i quadri, le statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze od arti , gli...
Página 733 - I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati all'uso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato. 430. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano.